MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2004)
Testo in vigore dal:
3-8-2004IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri
della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli
di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la
codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul
sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisito il parere del Consiglio superiore di
sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Adottano il seguente regolamento:
Art. 1
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della
tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di
rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7,
28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre
attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili
ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali
INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la
categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso
appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul
territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attivita'
lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita'
con indice piu' elevato.
Avvertenza:
Il testo delle note č stato omesso
Art. 2
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro
deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente
decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione
del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio
Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata
nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione
con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei
presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione,
di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del
lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro,
sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al
precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso
interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria
attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore
di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che
fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con
l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, e successive
modifiche, si veda in note alle premesse.
Art. 3
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione
teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per
l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in
collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso
di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono
prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi
minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente
decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la
data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati
andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di
intervento pratico.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, si veda in note alle premesse.
Art. 4
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla
base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende
disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione
individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto
ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere
mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e
facilmente accessibile.
Art. 5
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 (*) luglio 1958 e' abrogato.
(*) Per un probabile refuso il Decreto abrogato dovrebbe essere il D.M.
28/7/1958 - Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali.
La modifica non e' pero' ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Art. 6
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello
Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5, foglio n. 78
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa
del servizio di emergenza.
Allegato 3
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A
| OBIETTIVI DIDATTICI | PROGRAMMA | TEMPI |
| Prima giornata MODULO A |
Totale n. 6 ore | |
| Allertare il sistema di soccorso |
|
|
| Riconoscere unemergenza sanitaria |
|
|
| Attuare gli interventi di primo soccorso |
|
|
| Conoscere i rischi specifici dellattivitā | ||
| Seconda giornata MODULO B |
Totale n. 4 ore | |
| Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro |
|
|
| Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro |
|
| Terza giornata MODULO C |
Totale n. 6 ore | |
| Acquisire capacitā di intervento pratico |
|
Allegato 4
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C
| OBIETTIVI DIDATTICI | PROGRAMMA | TEMPI |
| Prima giornata MODULO A |
Totale n. 4 ore | |
| Allertare il sistema di soccorso |
|
|
| Riconoscere unemergenza sanitaria |
|
|
| Attuare gli interventi di primo soccorso |
|
|
| Conoscere i rischi specifici dellattivitā | ||
| Seconda giornata MODULO B |
Totale n. 4 ore | |
| Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro |
|
|
| Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro |
|
| Terza giornata MODULO C |
Totale n. 4 ore | |
| Acquisire capacitā di intervento pratico |
|