L. 5 marzo 1963, n. 292 (1).

Vaccinazione antitetanica obbligatoria .

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1963, n. 83.

L'articolo unico, D.M. 16 settembre 1975 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1975, n. 280) ha così disposto:«Articolo unico. L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla L. 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro».

1. E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazaini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all'edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;

c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita (Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 27 aprile 1981, n. 166 (Gazz. Uff. 2 maggio 1981, n. 119).).

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità (Così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 419).

L'articolo unico, D.M. 16 settembre 1975 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1975, n. 280) ha così disposto:«Articolo unico. L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla L. 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro».

1-bis. Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale (Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 419 e poi così sostituito dall'art. 2, L. 27 aprile 1981, n. 166 (Gazz. Uff. 2 maggio 1981, n. 119).

2. La vaccinazione antitetanica viene estesa, su richiesta, alle madri gestanti dal 5° all'8° mese (3Così modificato dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 419)

3. Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1 si provvede ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301.

Nei bambini di cui alla lettera c) dell'art. 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica è eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi già esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni è regolata dalle disposizioni dell'art. 2 della L. 2 giugno 1939, n. 891 (Così sostituito dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 419).

3-bis. Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinanazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo.

Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie ( Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 marzo 1968, n. 419)

4. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.

Il testo di questo documento non riveste carattere d’ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea